Passaporto per i minori?

NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.

Sono valide per l’espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L’ESPATRIO

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

– accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale). Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore. Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore. Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.

– affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno

– affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

La dichiarazione di accompagnamento

Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.

Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l’attestazione della dichiarazione che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell’istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l’indicazione effettuata dall’autorità stessa.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.

Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai “cittadini“, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all’estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che:

– Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;

– Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

– La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall’ufficio che emette la dichiarazione.In particolare:- il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di 6 mesi, salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).- la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.

– Nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalità del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.

Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell’interesse del minore.

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.

Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Rilascio del passaporto

Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.

Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.

La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:

– un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore può autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto

– contrassegno telematicodi € 40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è ammesso solo nel caso in cui l’interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i contrassegni telematici: Ulteriori chiarimenti ed esempi. Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, è stata eliminata la possibilità di applicazione della gratuità ex art. 55 L. n.342/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido esclusivamente per i Paesi U.E.

– La ricevuta di pagamentodi € 42,50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.  La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.

 

Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.

Validità del passaporto Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d’identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera. • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Lasciapassare

Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’articolo 10, comma 5, ha modificato l’articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l’espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l’istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.

Indicazioni

In caso di utilizzo del passaporto nei Paesi U.Esi è esentati dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa negli anni successivi al rilascio.

Si ricorda che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso. Leggi circolare

I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all’espatrio dei minori.Leggi la circolare

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa – Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.

N.B.Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista ‘autocertificazione.